Giudizio principiale di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), della legge della Regione Lombardia 19/12/2014, n. 34 (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo II, capo IV, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 ‒ Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La lett. d) inserisce il comma 4-bis nell'articolo 88 della l.r. 6/2010, che impone, per le modifiche agli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti, gli stessi obblighi, previsti dall'articolo 89 della medesima legge, per l'apertura di un nuovo impianto.
La lett. e) modifica l'art. 89 della l.r. 6/2010 ed estende le disposizioni ivi contenute in relazione alla distribuzione di metano anche al GPL; impone, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti, l'obbligo di dotarsi del prodotto metano; prevede che in talune aree urbane sia installato l'erogatore di elettricità per veicoli; dispone inoltre che i nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all'obbligo di erogazione di un prodotto a basso impatto ambientale; prevede che, anche quando la Giunta regionale dispone deroghe motivate all'obbligo di dotarsi del prodotto metano, l'impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL.
Motivi del ricorso
Il Governo lamenta la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
In particolare, ravvisa violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), di cui è espressione l'art. 83-bis, comma 17, del d.l. 112/2008, ai sensi del quale l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possano essere subordinati, tra l'altro, all'obbligo di erogazione «di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo».
Le norme sarebbero inoltre ingiustificatamente discriminatorie, perché non imporrebbero obblighi analoghi anche agli operatori già attivi, creando barriere all'ingresso nel mercato interessato, in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e dunque violando l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49 e 56 del TFUE.
Decisione della Corte
Questioni non fondate
Va escluso il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.: la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ai fini dell'installazione e dell'esercizio di un impianto, non è imposta in via assoluta, ma solo nella misura in cui risulti tecnicamente possibile da realizzare, oppure non comporti costi eccessivi o sproporzionati. Le disposizioni regionali si conformano, pertanto, alla norma statale.
Le disposizioni impugnate non ledono la concorrenza attraverso ingiustificate discriminazioni nei confronti dei gestori di nuovi impianti e, dunque, non è fondata neppure la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49 e 56 del TFUE (al riguardo la Regione aveva notificato la disciplina impugnata alla Commissione europea senza che la stessa avesse formulato alcun rilievo).
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. Lombardia 34/2014.