Sentenza n.101 - deposito 12 2016

<p><em>Ambiente - rifiuti - energia - concorrenza</em></p>

 


 


Giudizio principiale di legittimità costituzionale sugli artt. 1, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a), c) ed f), della legge della Regione Lombardia 30/12/2014, n. 35, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2015»


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

 


 


L'art. 1, comma 1, lettera a), prevedeva l'esercizio in forma associata, da parte delle unioni di Comuni, di «almeno cinque delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», in difformità dalla previsione statuale di obbligatorietà della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali; il contenuto della diposizione è stato modificato ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera a), della successiva legge regionale 8 luglio 2015, n. 20 (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico).


 


Motivi del ricorso
Il Governo ha eccepito la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiché la legislazione statale ha fissato l'obbligo di gestione in comune di tutte le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese. Il Governo ha rinunziato alla questione di legittimità costituzionale, a seguito della sopravvenuta modifica della disposizione ad opera dell'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 20/2015 (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico). La Regione resistente ha accettato la rinunzia.


 


Decisione della Corte
Estinzione del giudizio.  


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, lettera a), modifica, integrandolo, l'art. 14 della l.r. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), inserendo, tra l'altro:
- il comma 3-bis, secondo cui «(…) con il termine “rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale” si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani»;
- il comma 3-ter, il cui ultimo periodo, dispone che «il trattamento [di rifiuto urbano indifferenziato] è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate».


Motivi del ricorso
Il comma 3-bis dell'art. 14 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché inserisce, nella categoria dei «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Ciò comporta la lesione della competenza statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente».
Il Governo ritiene inoltre che il «previo accordo tra le regioni interessate», in tema di trattamento dei rifiuti destinati al recupero energetico, previsto dal comma 3-ter, leda sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – in quanto introduce un elemento innovativo in una fattispecie già compiutamente regolata, nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza statale – sia l'art. 120 Cost., per l'ostacolo, che ne deriva, alla libera circolazione di cose tra le Regioni.


 


Decisione della Corte
Questione fondata
La disposizione dettata dal comma 3-bis, ampliando la nozione di «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», riconducendovi tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la quale diversamente stabilisce che «i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti» debbano venir ricompresi nella categoria dei «rifiuti speciali» (art. 184, comma 3, lettera g).
La disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza, nella materia della «tutela dell'ambiente» (Cfr., sentenze n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 70 del 2014, n. 69 del 2011, n. 373 e n. 127 del 2010). Risultata dunque violata la competenza esclusiva statale prevista dall'art.  117, secondo comma, lettera s), Cost.
Il «previo accordo tra le regioni interessate», in tema di trattamento dei rifiuti destinati al recupero energetico, previsto dal comma 3-ter, viola, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – disciplinando una fattispecie già compiutamente regolata dal legislatore statale – sia l'art. 120 Cost., poiché ostacola la libera circolazione di cose tra le Regioni.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, lett. c) consente, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
La disposizione in esame è stata, nelle more, modificata dall'art. 8, comma 13, lettera s), della l.r. 22/2015. Il Governo, ai fini della rinuncia al ricorso, non ha ritenuto satisfattiva la modifica.


 


Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (che attribuisce allo Stato la potestà di determinare i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»), «nella parte in cui attribuisce ad un organo regionale la potestà discrezionale di far proseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originaria scadenza».
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), poiché la prosecuzione di concessioni in essere è suscettibile di alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il d.lgs. 79/1999, il quale costituisce a sua volta attuazione della direttiva 96/92/CE. La disposizione sarebbe dunque lesiva del primo comma dell'art. 117 Cost., che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli comunitari.


 


Decisione della Corte
Questione non fondata
Non è violato l'art. 117, terzo comma, Cost. («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») poiché la Regione si è sostanzialmente attenuta a quanto disposto dalla legislazione statale (Cfr. art. 12, comma 1, del d. lgs. n. 79 del 1999).
Non è neppure violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché, se è vero che la disciplina della procedura ad evidenza pubblica nel settore idroelettrico rientra nella materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale (cfr. sentenza n. 28 del 2014), vero è anche, che la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della gestione di derivazione d'acqua oggetto di concessione scaduta (prevista dalla norma regionale ma in linea con quanto previsto dal legislatore statale), non reca alcun effettivo pregiudizio al principio di libertà della concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure.


 


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 6, comma 1, lettera f), prevedeva un'applicazione retroattiva del canone aggiuntivo per la prosecuzione temporanea delle derivazioni di acqua pubblica.


 


Motivi del ricorso
La disposizione introdurrebbe una disciplina in materia di tutela dell'ambiente, di tutela della concorrenza per le quali il legislatore statale ha competenza legislativa esclusiva, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s); la disposizione sarebbe inoltre in contrasto con i principi dell'Unione europea in materia di concorrenza (con conseguente lesione dell'art. 117, primo comma, Cost.) e con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione, nelle more del giudizio, è stata soppressa, senza aver avuto in precedenza alcuna applicazione, ad opera dell'art. 8, comma 5, lettera b), della l.r. 22/2015.


 


Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere.


 

Dichiarazione:

 


 


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della l.r. Lombardia 26/2003, aggiunti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della l.r. 35/2014; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 35/2014 nel testo modificato dall'art. 8, comma 13, lettera s), della l.r. n. 22/2015; estinto il giudizio sull'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 35/2014; cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera f), della l.r. 35/2014.