Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 14 , comma 9, della legge della Regione Veneto n. 37 del 2014 ("Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso n. 21 del registro dei ricorsi 2015
Contenuto delle disposizioni impugnate
La l.r. Veneto n. 37/2014 ha istituito l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, definendola ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha previsto che essa subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura (ente pubblico economico), che viene soppressa e posta in liquidazione.
L'art. 13 (rubricato “Norme transitorie”) stabilisce che “Il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, che risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali corrispondente a quella occupata” (comma 1) e che “Il restante personale in servizio, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sino alla data di cessazione, mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto attiene al trattamento economico si avrà riguardo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali” (comma 2).
L'art. 14, comma 9, prevede che “Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane”.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 97, secondo e quarto comma, Cost., e con “i generali principi” del d.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione censurata stabilirebbe infatti, in maniera implicita, il passaggio del personale già in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, ente pubblico economico, nella dotazione organica dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, ente strumentale della Regione Veneto, sulla base del mero riscontro del “possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa”. Si tratterebbe di un accesso al pubblico impiego senza passare per un concorso (peraltro non limitato al personale già in servizio nella soppressa Azienda regionale sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma esteso alla possibile stabilizzazione del personale precario).
Le disposizioni violerebbero l'art. 97 Cost. anche per contrasto con i principi in materia di “progressioni di carriera”, previsti dal d. lgs. n. 165/2001, e con l'art. 35 del medesimo decreto legislativo, che prevede particolari procedure selettive.
Viene ravvisato inoltre contrasto con l'art. 1, comma 563, della legge n. 147 del 2013, poiché il divieto da questo previsto di mobilità di personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o dai loro enti strumentali e le pubbliche amministrazioni deve ritenersi applicabile, stante l'identità di ratio, anche al passaggio di personale da un ente pubblico economico (quale la soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura) alle pubbliche amministrazioni (quale l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario).
Decisione della Corte
Estinzione del processo
La Corte ha preso atto che, nelle more del giudizio, la Regione Veneto ha modificato le disposizioni impugnate prevedendo la partecipazione, per le risorse umane della soppressa Agenzia, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto del fatto che le modifiche normative hanno fatto venire meno le ragioni dell'impugnazione e che le disposizioni non avevano avuto medio tempore applicazione, ha rinunciato al ricorso La Regione Veneto ha accettato la rinuncia al ricorso.
Dichiarazione:
La Corte costituzionale dichiara l'estinzione del processo.