Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, 11, 13 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli artt. 7, comma 1, e 8, comma 4, introducono la definizione di una nuova tipologia di struttura commerciale denominata “parco commerciale”.
L'art. 13 detta la relativa disciplina.
Tali disposizioni prevedono che, per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sia necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata ai sensi delle previsioni regionali dedicate alle medie e grandi strutture di vendita.
Gli artt. 11 e 17, comma 1, condizionano al parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché delle organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, la previsione, da parte del Comune, di condizioni, procedure e criteri per il rilascio delle autorizzazioni (art. 11) e la definizione dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale (art. 17, comma 1).
Motivi del ricorso
Viene in primo luogo ravvisato contrasto con l'art. 4, lettera g), del d. lgs. 114/1998, che contiene una definizione di “centro commerciale” che non include i parchi commerciali, e con l'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, attuativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nella parte in cui vengono introdotte limitazioni non consentite all'esercizio dell'attività commerciale. Ciò inciderebbe sulla materia della «tutela della concorrenza», riservata, al fine di assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e determinerebbe la violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost.
In secondo luogo, l'inclusione dell'inciso, nell'art. 11, «sentite» e, nell'art. 17, «previo parere» delle organizzazioni rappresentative contrasterebbe con l'art. 14, numero 6), della direttiva n. 2006/123/CE, la quale vieta «il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente». Di qui discenderebbe la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere
Successivamente alla proposizione del ricorso, è stata approvata la l.r. 16/2015, che ha modificato le disposizioni censurate, abrogando esplicitamente, al comma 5, lettere c), d) ed e), gli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13, della l.r. 29/2014 e tacitamente gli artt. 11 e 17, comma 1, della medesima legge, sostituendo rispettivamente gli incisi «sentite» e «previo parere» con la formula «a seguito di confronto con» le organizzazioni rappresentative già individuate dalla disciplina regionale previgente.
Lo ius superveniens, incidendo specificamente sulle disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale, deve ritenersi satisfattivo delle censure sollevate.
Considerato inoltre che le disposizioni sospettate di incostituzionalità hanno avuto efficacia per un breve lasso temporale e che il loro contenuto non era di automatica e immediata applicazione, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13 della legge regionale impugnata, con riferimento al primo motivo del ricorso.
Con riferimento al secondo motivo, il quadro normativo comunitario e nazionale non consente al legislatore regionale prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ammessi dalle discipline comunitaria e statale, trattandosi di regolamentazione normativa riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Nel caso di specie, tuttavia, la legge regionale non ha inteso introdurre requisiti ulteriori al rilascio dell'autorizzazione, ma piuttosto stabilire la necessità, per la determinazione della procedura di autorizzazione, di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative.
L'avvicendarsi, nella legislazione regionale, di formule diverse si innesta su una costante volontà del legislatore regionale di circoscrivere la partecipazione delle organizzazioni collettive alla sola fase istruttoria dei procedimenti generali volti alla determinazione dei criteri per la pianificazione della rete degli esercizi commerciali.
La previsione del coinvolgimento delle parti sociali riguarda i soli procedimenti generali, dato che le disposizioni impugnate si riferiscono all'attività dei Comuni volte a definire «le condizioni, le procedure e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni» ovvero «i criteri e le modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica».
In nessun modo la legge regionale prefigura la possibilità che i soggetti indicati possano interferire, invece, con le determinazioni spettanti alle autorità competenti in ordine alle singole domande di autorizzazione; ciò che sarebbe vietato dall'art. 14, numero 6), della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE.
Così interpretata, la previsione regionale non introduce alcuna ulteriore limitazione all'accesso all'esercizio dell'attività commerciale, né si pone in contrasto con il divieto disposto dalla citata direttiva comunitaria.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale promossa degli artt. 11 e 17, comma 1, della l.r. 29/2014, n. 29 e dell'art. 7, commi 2 e 3, della l.r. Marche 16/2015; dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13, della l.r. 29/2014.