Sentenza n.38 - deposito 25 2016

<p><em>Finanza pubblica - edilizia residenziale pubblica - alienazione patrimonio</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48 recante “Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione, intervenendo sulla l.r. 4/2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) stabilisce che «gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio».

Motivi del ricorso

La normativa statale, che costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., prevede che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente (art. 13, comma 1, d.l. 112/2008).
Viene ravvisata inoltre lesione dell'art. 47 Cost. che favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Inoltre, intervenendo nelle materie «governo del territorio» e «coordinamento della finanza pubblica», la disposizione viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost., espressamente richiamato dal legislatore quale presupposto della disciplina dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. 47 del 2014.

Decisione della Corte

Questione parzialmente inammissibile
Va accolta l'eccezione di inammissibilità con riferimento alle lesioni degli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., per carente motivazione delle censure.
Questione fondata
La questione relativa alla violazione della potestà legislativa dello Stato in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., è fondata: l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 47/2014, nell'imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni. La circostanza che la norma si traduca, per gli enti pubblici ai quali il vincolo è imposto, in una prescrizione puntuale sull'uso delle risorse in oggetto non esclude il carattere di principio della norma stessa. Possono infatti essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», poiché «il finalismo», insito in tale genere di disposizioni, esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio».
La previsione statale esprime il principio generale secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali rientra anche il pagamento di oneri tributari.
La norma regionale, consentendo agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al diverso fine del pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasta quindi con il principio dettato dalla norma statale di riferimento e invade la competenza concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica», violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della l.r. Puglia 48/2014.