Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 prevede l'avvio di procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che ha maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
Motivi del ricorso
Viene rilevata la violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione amplierebbe la sfera dei destinatari della stabilizzazione, come disciplinata dalla normativa statale.
Secondo il comma 529 dell'art. 1 della l. 147/2013, le Regioni che, alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica – e che stiano assolvendo alle carenze di organico attraverso personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratti di lavoro a tempo determinato via via rinnovati o prorogati – possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione, a domanda, del personale interessato in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione medesima.
La disposizione statale costituirebbe esplicazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., che la Regione non sarebbe legittimata a derogare, se non anche violando gli artt. 3 e 97 Cost.
Decisione della Corte
Questione preliminare
Con riferimento al rapporto tra deliberazione della Giunta regionale di costituzione in giudizio e deposito dell'atto di costituzione in giudizio, la Corte, modificando il proprio precedente orientamento, ritiene che il requisito della previa deliberazione della Giunta regionale operi come presupposto dell'iniziativa della Regione nei soli ricorsi contro una legge statale, non nei giudizi in cui la Regione è parte resistente.
Ritiene quindi ammissibile il ricorso, pur essendo stato presentato l'atto di costituzione in giudizio prima del deposito della deliberazione della Giunta regionale di costituzione nel giudizio medesimo.
Questione inammissibile
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione: dal ricorso non emergono le ragioni del contrasto della norma impugnata con i parametri costituzionali evocati.
Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 4 stabilisce che le discipline previste per la stabilizzazione del personale regionale devono intendersi «quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA».
Motivi del ricorso
La disposizione, estendendo agli organismi del sistema regionale i princìpi dettati dalla norma statale esclusivamente per il personale regionale, si porrebbe in contrasto con il comma 529 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e, perciò, con l'art. 117, terzo comma, Cost., oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost.
Decisione della corte
Questione fondata
La questione è fondata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.: la possibilità di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell'Autorità di bacino e delle società in house della Regione Puglia, amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito al personale delle Regioni. La semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce il personale da stabilizzare è, di per sé, sufficiente a configurare la discrepanza della disposizione impugnata con la previsione statale di principio.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Puglia 47/2014, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge.