Sentenza n.516 - deposito 4 2002

Recupero sottotetti


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Tar Lombardia in relazione agli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18 sul recupero dei sottotetti.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Gli articoli 1 e 2 della l.r. 18/2001 prevedono che la facoltà di recupero, in deroga agli strumenti urbanistici, dei sottotetti esistenti, sia riferibile a tutti i sottotetti esistenti al momento della presentazione della domanda di recupero abitativo.


Motivi del ricorso


Il beneficio del recupero dei sottotetti, da deroga eccezionale, diviene forma di esonero generalizzato delle mansarde dal rispetto dei consueti limiti urbanistici. Il Tar ravvisa compressione dell'autonomia comunale riconosciuta dall'art. 114 della Costituzione e in particolare della funzione comunale di sovrintendere allo sviluppo edilizio del proprio territorio. Inoltre, consentire che gli interventi edilizi possano essere svolti in seguito a denunzia di inizio di attività invece che in seguito ad un espresso provvedimento di concessione contrasterebbe con le leggi dello Stato in materia.


Decisione della Corte


Nel corso del giudizio, sono entrate in vigore la l. 443/2001 che ha modificato le norme invocate dal giudice remittente per la proposizione del ricorso (estendendo, tra l'altro, il regime di DIA a diversi interventi, tra cui anche le ristrutturazioni edilizie) e la l. 166/2002 che ha precisato l'ambito di applicazione della stessa l. 443.


Dichiarazione:


Restituisce gli atti al Tar perché verifichi il permanere della rilevanza della questione alla luce della normativa statale sopravvenuta. Il giudice di merito non si è ancora espresso.