Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29, recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)»
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata modifica la l.r. 26/2003, disponendo la proroga della durata dell'affidamento del servizio idrico integrato, applicabile anche alle concessioni già sottoscritte, da venti a trent'anni.
Motivi del ricorso
La disciplina impugnata, introducendo una proroga ope legis della durata dell'affidamento del servizio idrico anche per le concessioni già sottoscritte, si porrebbe in contrasto con l'art. 149-bis, comma l, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – secondo cui è riservata all'ente di governo dell'ambito la deliberazione della forma di gestione del servizio idrico fra quelle previste dall'ordinamento europeo e il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica –, e invaderebbe quindi la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela dell'ambiente» e della «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettere e), s), Cost.).
La proroga delle concessioni violerebbe inoltre l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'ordinamento comunitario riconduce il servizio idrico alla categoria dei servizi di interesse economico generale (art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come tale soggetto al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica.
Decisione della Corte
Estinzione del giudizio
Nelle more del giudizio, la normativa censurata è stata abrogata ad opera della legge 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea). Considerato anche che medio tempore la disposizione regionale impugnata non ha avuto applicazione, il Governo ha rinunciato all'impugnativa.
Dichiarazione:
Dichiara l'estinzione del processo.