Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), promosso dal TAR Piemonte.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevedeva (nella formulazione vigente al momento dell'atto e del ricorso al TAR) che «gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi».
Motivi del ricorso
A seguito dell'impugnazione del rigetto di un'istanza di nulla-osta (in applicazione della disposizione di cui art. 12, comma 3, della l.r. 22/2006) all'immatricolazione di un autobus (usato) ad incremento del parco automezzi dell'impresa, il TAR ravvisava la lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione sotto tre profili:
a) introduzione di un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo, con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 e dell'art. 117, primo comma, Cost.;
b) contrasto con la natura ”trasversale” e prevalente della tutela della libera concorrenza e introduzione di una restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, travalicando i limiti stabiliti dalla legge statale (legge 11 agosto 2003, n. 218) e delle competenze riservate alla legislazione regionale, in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.
c) qualora il divieto di acquisire autobus usati trovasse la propria giustificazione nell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza e di tutelare l'ambiente, contrasto con l'art. 117, secondo comma, Cost., che riserva alla potestà esclusiva statale le materie della sicurezza (lett. h) e della tutela dell'ambiente (lett. s).
Decisione della Corte
Questione fondata
La modifica intervenuta sulla disposizione impugnata non consente di restituire gli atti al giudice rimettente, in quanto, in base al principio tempus regit actum, la legittimità del diniego di nulla-osta va valutata in base alla norma vigente al momento della sua adozione.
Pertanto, la questione di legittimità costituzionale rimane rilevante e risulta fondata con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. e l'art. 117 Cost., rispetto all'attribuzione legislativa in materia «tutela della concorrenza».
Restringendo la libertà di esercizio dell'attività di noleggio bus con conducente – con l'imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati –, la norma regionale contestata non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre regioni, ma è altresì idonea a produrre l'effetto (nel caso in cui l'impresa non abbia le maggiori risorse necessarie per comprare un autobus nuovo) di impedire irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa le possibilità di scelta da parte dei committenti. La disposizione regionale eccede, dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della «tutela della concorrenza».
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della l.r. Piemonte 22/2006.