Sentenza n.20 - deposito 11 2016

<p><em>Incarichi dirigenziali - decadenza</em></p>

Giudizio incidentale legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), promosso dalla Corte di cassazione.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 2, prevede che le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'insediamento del Consiglio regionale rinnovato dopo le elezioni, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni.
L'art. 2, comma 1, dispone che, all'entrata in vigore della legge n. 27 del 2005, le nomine di cui all'art. 1, comma 2, decadono, salvo conferma.

Motivi del ricorso

Le disposizioni impugnate sarebbero lesive dei principi di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dall'art. 97 Cost., determinando un'interruzione automatica anticipata degli incarichi direttivi, in mancanza di garanzie procedimentali in favore dei titolari degli incarichi stessi e a prescindere da qualsiasi valutazione del loro operato. Sono infatti conformi a Costituzione i meccanismi di spoils system nei confronti delle figure apicali che svolgono compiti di indirizzo politico-amministrativo ma non quelli riferiti a incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio di funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico.

Decisione della Corte

Questione inammissibile
Con riferimento all'art. 1, comma 2, nel testo originario (anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 3/2009, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 25/2009), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza. La decadenza di cui si discute si è verificata esclusivamente per effetto dell'art. 2, comma 1, della l.r. 272005, sicché è solo di tale disposizione che il giudice rimettente è chiamato fare applicazione.
Questione fondata
Con riferimento all'art. 2, comma 1, la questione è fondata. Sono incompatibili con l'art. 97 Cost. le disposizioni che prevedono meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuta a cause non legate alle vicende del rapporto d'ufficio o alla valutazione sui risultati conseguiti, quando tali meccanismi sono riferiti ai titolari di incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio di funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni. Tale regola non vale invece per il personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici di chi le abbia nominate.
Nel caso di specie, la posizione del Direttore di “Abruzzo-Lavoro” era una figura tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione, e non collegata a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la sua consonanza ai loro orientamenti politici. Tale figura non rientrava quindi tra quelle alle quali possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r. Abruzzo 27/2005, nella parte in cui si applicava al Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro»; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 2, della medesima legge regionale.