Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e, segnatamente, alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, che ha approvato il «Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana» («PUT»).
Oggetto del giudizio a quo era l'impugnazione del parere negativo della Soprintendenza in applicazione di una prescrizione ostativa contenuta nel Piano urbanistico territoriale.
Motivi del ricorso
Motivi del rinvio
Secondo il TAR rimettente, la disposizione contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in riferimento all'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale prescrive la prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio.
Risulterebbe inoltre violata la clausola generale di ragionevolezza dell'art. 3 Cost., considerato il carattere gerarchicamente sovraordinato del valore costituzionale della tutela del paesaggio rispetto ai diritti di proprietà privata (art. 42 Cost.) e di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Decisione della Corte
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte ha ritenuto fondata la questione in relazione alla violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., ritenendo assorbite le altre questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 9 Cost.
In base all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., la tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale e la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza.
L'art. 145 del d. lgs. 42/204, recante il Codice dei beni cultuali e del paesaggio, dedicato al «Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione», precisa, al comma 3, che «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette», così esprimendo un principio di“prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici. Tale principio è stato successivamente rafforzato attraverso l'inserimento nella prima parte dello stesso comma 3 dell'inciso «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico»,riferito alle previsioni dei piani paesaggistici disciplinati agli artt. 143 e 156 del d. lgs. 42/2004.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce dunque, con efficacia vincolante anche per le Regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio – sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire – secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale.
L'eventuale scelta della Regione di perseguire gli obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali non giustifica alcuna deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente.
La previsione regionale di derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e in particolare di quelle contenute nel PUT (strumento senz'altro ricadente nella categoria normativa dei “piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”) per la realizzazione di interventi di recupero dei sottotetti, si pone pertanto in evidente contrasto con l'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, norma interposta in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.
Assegnando all'ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, la norma regionale degrada la tutela paesaggistica compromettendo l'«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica», assunta dalla normativa statale a «valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme […] sull'intero territorio nazionale», idonea a superare «la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali».
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l.r. Campania 15/2000, nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.