Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge; degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge; dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016) e dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l'Allegato A della stessa legge, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con tre distinte ordinanze di rimessione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1,comma 1, della l.r. 1/2014 rifinanzia le leggi regionali indicate nell'Allegato A della medesima legge; l'art. 2 della l.r. 2/2014 approva il totale generale delle spese di cui all'allegato A della medesima legge e autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'anno finanziario 2014; l'art. 3 della l.r. 2/2014 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2014; l'art. 1 della l.r. 6/2014 apporta variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; l'art. 1 della l.r. 19/2014 introduce aggiornamenti e variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.
Il giudizio di legittimità si pone all'interno dell'impugnativa, promossa dalle Province di Novara e di Asti, dei provvedimenti attuativi delle leggi regionali richiamate, con in quali sono state trasferite le risorse da parte della Regione, risorse ritenute dalle province assolutamente insufficienti.
Motivi del ricorso
Secondo il giudice rimettente, le doglianze avanzate dalle province coinvolgono necessariamente la legge finanziaria, la legge di bilancio e le successive modifiche, che fissano i limiti finanziari al potere dispositivo della Giunta e del dirigente preposto al settore.
A norma dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario avrebbe dovuto assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali di parte corrente aventi carattere di continuità sostituendoli con una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e, in caso di insufficienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, con una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi. Tali prescrizioni normative non risulterebbero attuate dalla Regione Piemonte per cui le riduzioni dei trasferimenti regionali sono rimaste prive di compensazione.
I bilanci approvati dalla regione Piemonte evidenziano un'evoluzione negativa, che si concretizza in lesione dell'autonomia finanziaria delle province, di cui agli articoli 117 e 119 Cost., con ricadute negative anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), poiché le risorse assegnate servirebbero solo a sostenere parzialmente gli oneri del personale senza una correlata utilità in termini di servizi resi.
Viene ravvisata anche violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della ragionevolezza (in quanto la riduzione non tiene conto della correlazione tra funzioni trasferite e risorse) sia del principio di uguaglianza sostanziale (in quanto il mancato o cattivo esercizio delle funzioni si traduce in discriminazione dei cittadini e negazione dei diritti di libertà) e anche dell'art. 118 Cost., e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Decisione della Corte
Questioni inammissibile con riferimento all'impugnativa della l.r. 6/2014 di variazione al bilancio di previsione 2014, poiché il giudice rimettente non precisa i motivi per cui tale legge osterebbe alla determinazione del giusto contributo per l'esercizio delle funzioni provinciali conferite.
Questioni fondate con riferimento alla legge finanziaria regionale, a quella di bilancio e a quella di assestamento.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, le scelte di bilancio sono decisioni di natura politico-economica che, proprio in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente affidate alla determinazione dei governi e delle assemblee parlamentari (nel caso in questione della Regione Piemonte). L'ormai consolidato orientamento della Corte è però nel senso che nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che il [sindacato sulla materia] sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, [cosicché] non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale>>.
Deve ritenersi quindi ormai superato l'orientamento per cui la legge di bilancio sarebbe una legge meramente formale, priva di prescrizioni normative.
L'evoluzione legislativa in materia finanziaria ha presentato sovente fattispecie in cui anche attraverso semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti novativi dell'ordinamento.
Oggetto del giudizio è circoscritto all'evoluzione in senso fortemente riduttivo degli stanziamenti complessivi.
Sono fondate le questioni sollevate con riferimento agli artt. 117, 119 e 97 Cost., poiché l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province si riverbera sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con i parametri costituzionali richiamati, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. Una dotazione finanziaria radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni trasferite, comporta una lesione dell'autonomia delle Province e del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Sono fondate anche le questioni sollevate con riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. La riduzione sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure compensative, mina il corretto espletamento delle funzioni conferite dalla legge regionale, impedendo il rispetto dei parametri legislativi fissati dalla legge n. 59 del 1997 e dalla stessa legge regionale di attuazione. La riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate risulta manifestamente irragionevole per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il ridimensionamento. Lo stesso art. 3 è anche violato sotto il principio dell'eguaglianza sostanziale, a causa dell'evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale:
1. dell'art. 1, comma 1, della l.r. Piemonte 1/2014, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla l.r. n. 34/1998 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
2. degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della l.r. 2/2014, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla l.r. n. 34/1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;
3. dell'art. 1 della l.r. Piemonte 19/2014, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla l.r. n. 34/1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.
4. dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 6/2014.