Sentenza n.9 - deposito 21 2016

<p><em>Fauna selvatica - ambiente &ndash; sicurezza pubblica</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria – Myocastor coypus


 

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 1, lettera c), sostituendo l'art. 2 della l.r. 20/2002 “Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)”, include le «prefetture» tra i partecipanti al «Tavolo provinciale di coordinamento» finalizzato al monitoraggio degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie.


Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva in via esclusiva alla legislazione statale l'«organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ponendo, unilateralmente, funzioni e obblighi a carico di organi statali.


Decisione della Corte
Questione non fondata
La disposizione regionale non impone ad organi dello Stato il compimento di determinate attività. Il coinvolgimento delle prefetture non è infatti stabilito unilateralmente dalla Regione in modo imperativo, ma resta rimesso alla determinazione dello Stato.


Contenuto della disposizione impugnata
L'art. 1, comma 1, lettera d), sostituendo l'art. 3 della l.r. 20/2002, include tra le metodologie di eradicazione delle nutrie l'utilizzo di armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale e di trappole.


Motivi del ricorso
La disposizione farebbe riferimento a metodi che, seppur qualificati di «controllo selettivo», potrebbero determinare la cattura e l'abbattimento anche di animali appartenenti a specie di fauna selvatica protetta, in contrasto quindi con la legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», e con l'art. 8, in riferimento all'Allegato IV, lettera a), della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede il divieto di impiego delle trappole (con violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.). Infine, in relazione alla previsione dell'impiego di armi comuni da sparo, risulterebbe lesa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.


Decisione della Corte
Questione non fondata
A seguito della modifica della legge 157/1992 ad opera del d.l. 91/2014, le nutrie risultano escluse dall'ambito applicativo delle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e sono transitate tra le specie nocive, in quanto considerate animali infestanti e dannosi. Da qui, la possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive, non solo in un'ottica non solo di contenimento, ma anche di eliminazione totale.
L'individuazione delle metodologie di eradicazione delle nutrie non invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente », in quanto i divieti stabiliti dall'art. 21, comma 1, lettere u) e z), della legge n. 157 del 1992 (che si traducono nella determinazione di livelli minimi e uniformi di tutela della fauna) non sono riferibili all'attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, stante la loro estraneità alla fauna tutelata da tale normativa.
Neppure è fondata la censura relativa al ritenuto difetto di reale “selettività” di alcune specifiche metodologie di eradicazione e del conseguente rischio che esse coinvolgano esemplari appartenenti a specie protette. Quanto alle armi comuni da sparo e alle trappole, le disposizioni si adeguano, nella sostanza, alle indicazioni fornite, anteriormente alla novella del 2014, dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) – oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – relativamente all'applicazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, in forza del quale il controllo delle popolazioni delle specie di fauna selvatica (e, dunque, a quel tempo, anche delle nutrie) doveva essere «esercitato selettivamente, […] di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici», su parere del predetto Istituto. Già nelle Linee guida per il controllo della nutria redatte nel 2001, l'INFS suggeriva, come misura suppletiva, il ricorso all'abbattimento con armi da fuoco.
Parimenti insussistente è, per analoghe ragioni, l'asserito contrasto della norma censurata con la  normativa comunitaria, attinente in via esclusiva alla conservazione degli uccelli selvatici e non riferibile all'attività di controllo ed eradicazione delle nutrie.
Non è ravvisabile, infine – riguardo all' utilizzo di armi da fuoco – violazione della potestà legislativa esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.), tenuto conto del richiamo previsto in legge al «rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza» e agli altri requisiti in capo ai soggetti che partecipano alle operazioni.

Dichiarazione:

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere c) e d), della l.r. Lombardia 32/2014.