Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata sancisce che il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso.
Motivi del ricorso
La disposizione è in contrasto con l'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) che, nel dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede che «[…] i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti […]», escludendo ogni discrezionalità, ponendosi così in violazione della materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica».
Decisione della Corte
Questione fondata
Seppur la disposizione sia stata sostituita, sono state fatte salve per il passato le nomine già effettuate, ciò comportando lo scrutinio della Corte.
L'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 va dunque ricondotta sia alla materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), sia a quella di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.). Essa esprime un principio fondamentale, la cui evidente finalità è quella di garantire la terzietà del collegio dei revisori, che costituisce un rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza regionale.
La norma regionale, nel prevedere una scelta da parte dell'Assemblea legislativa regionale tra i nominati estratti a sorte, viola i principi indicati dalla legge statale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della l.r. Calabria 2/2013.