Sentenza n.227 - deposito 11 2015

<p><em>Accreditamento strutture sanitarie - Commissario ad acta</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.)

Contenuto delle disposizioni impugnate

Gli artt. 1 e 2 della legge regionale, rispettivamente, novellando l'art. 9 della l.r. 24/2008 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), e introducendo in essa un nuovo art. 9-bis, recano nuove norme in materia di cessione delle autorizzazioni all'esercizio e degli accreditamenti di strutture sanitarie, nonché di decadenza dalle predette autorizzazioni.

Motivi del ricorso

Le norme impugnate, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., modificano la disciplina sanitaria regionale in costanza di un piano di rientro, per la cui attuazione è stato conferito al commissario ad acta, tra l'altro, il mandato di intervenire per l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della normativa regionale; violano altresì l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto recano interventi non contemplati dal piano di rientro e  attenuano il controllo sulla spesa sanitaria.
Inoltre, l'art. 1 invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato relativa all'«organizzazione amministrativa dello Stato», attribuendo ad un organo dello Stato (il commissario ad acta) funzioni in materia di controllo delle cessioni delle autorizzazioni e degli accreditamenti.
Infine, si ravvisa una violazione della competenza esclusiva dello Stato sull'«ordinamento civile», in quanto le disposizioni impugnate introducono una disciplina della cessione di aziende sanitarie divergente rispetto al modello di cessione d'azienda disciplinato agli artt. 2555 e seguenti del codice civile.

Decisione della Corte

Questione fondata
L'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute, in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario, può incontrare limiti imposti dalle esigenze della finanza pubblica al fine di contenere i disavanzi del settore sanitario.
Le funzioni del commissario ad acta, pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro.
I contenuti delle disposizioni impugnate interferiscono con le funzioni attribuite al Commissario ad acta, in quanto la legge regionale, applicabile anche ai procedimenti amministrativi pendenti, è stata approvata per semplificare le procedure di cessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, nonché per circoscrivere in maniera più puntuale le ipotesi di decadenza dell'autorizzazione.

Dichiarazione:

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Calabria 22/2014.