Sentenza n.219 - deposito 5 2015

<p><em>ambiente - valutazione ambientale strategica - piani forestali</em></p>

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9)

Contenuto delle disposizioni impugnate

La disposizione impugnata sostituisce il comma 10 dell'art. 7 della l.r. 45/2012 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), stabilendo che «Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 (…)».

Motivi del ricorso

La porzione della norma che esonera dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale ed i piani poliennali nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000 è in contrasto con l'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. 152/2006 e si pone in conflitto, sia con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sia con l'art. 117, primo comma, Cost.: anzitutto, perché sottrae a VAS tutti i piani di gestione forestale all'interno della Rete Natura 2000, anziché i soli piani di carattere locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, e approvati; in secondo luogo, perché preclude per tali piani una valutazione «caso per caso» riferita all'impatto da essi prodotto sull'ambiente.

Decisione della Corte

Questioni non fondate
Il legislatore statale si è avvalso della prerogativa concessa dall'art. 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42/CE, secondo cui gli Stati membri possono specificare quali piani non producono effetti significativi sull'ambiente, tra quelli indicati nel precedente paragrafo 3 e che determinano l'uso di piccole aree a livello locale. Per effetto di tale scelta, i piani di gestione forestale previsti dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. 152/2006 non richiedono la VAS.
L'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. 152/2006 riconosce ampio spazio alla legislazione regionale (art. 3-quinquies; art. 7, comma 2), ma non permette che essa sottragga a VAS i piani che vi sono soggetti sulla base della normativa statale, a sua volta largamente condizionata dal diritto dell'Unione. Non vi è dubbio, in particolare, che la VAS attenga alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», riservata alla legislazione statale.
La sola interpretazione possibile della disposizione impugnata è che essa coincide con l'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. 152/2006, come si evince anche dallo stesso tenore letterale della disposizione. In altri termini, la norma impugnata, nel disciplinare i piani di gestione e assestamento forestale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 45 del 2012, si è limitata a rilevare, a fini meramente procedimentali, e in base a una competenza entro questo limite espressamente attribuita alla Regione dall'art. 7, comma 2, del d.lgs.152/2006, che la legislazione statale esclude la VAS per i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Dichiarazione:

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), della l.r. Calabria 20/2014.