Giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Tar Toscana dell'art. 2 della l.r. Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 della legge della Regione Toscana 44/1992 prevede l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale.
Motivi del ricorso
La figura del divulgatore agricolo richiede l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale poiché le funzioni affidategli, di promozione e di assistenza alle imprese agricole comportano compiti che giustificano l'inquadramento nell'ottava qualifica. Il Tar ravvisa contrasto con art. 117 della Costituzione, sotto il profilo dei principi fondamentali contenuti in diverse leggi statali, e con l'art. 97, sotto il profilo della necessaria omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei pubblici dipendenti, escludendo che ogni Regione possa rapportare la posizione dei divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative.
Decisione della Corte
Rientra nella discrezionalità del legislatore regionale inquadrare i divulgatori agricoli nell'una piuttosto che nell'altra qualifica funzionale, nell'ambito dell'autonomia già ampiamente riconosciuta sotto il regime del previgente art. 117 Cost. (ordinamento degli uffici e stato giuridico dei dipendenti, cita precedente giurisprudenza sul punto); la scelta non è irragionevole e non si desumono vincoli sul punto dal regolamento CEE.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.