Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'impugnativa ha per oggetto tutta la legge regionale, ma l'unica censura motivata si riferisce all'art. 3, comma 3, istitutivo del Comitato di indirizzo, organo dell'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, che prevede la partecipazione di figure istituzionali statali quali i Prefetti della Regione ed esponenti di organi giudiziari (Procuratore generale della Corte d'appello di Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Ancona).
Motivi del ricorso
Lesione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, e dell'art. 160, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, che riserva allo Stato l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Decisione della Corte
La disposizione regionale non si limita a prevedere l'utilizzazione di magistrati per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari estranei ai loro compiti di istituto, suscettibili quindi di essere autorizzati sulla base dei presupposti e con le modalità previste dalla disciplina sullo stato giuridico dei magistrati, ma attribuisce nuovi compiti ai titolari di uffici giudiziari in quanto tali, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale al quale essi dovrebbero partecipare obbligatoriamente. Ravvisa lesione della potestà legislativa esclusiva statale in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato (art. 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione) e di ordinamento giudiziario (art. 108, primo comma, della Costituzione), anche in relazione alla necessaria partecipazione dei Prefetti. La previsione che questi ultimi possono farsi sostituire da loro delegati conferma che la disposizione regionale attribuisce all'ufficio statale un nuovo compito, che può essere svolto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, lettere d), e), f) e g) della l.r. Marche 11/2002; inammissibili le altre questioni per difetto di motivazione.